Modello RED

Modello RED

L’INPS ha definito le modalità operative per la nuova campagna RED. L’INPS sta predisponendo gli elenchi dei soggetti interessati alla dichiarazione RED 2011 per i redditi 20010, si presumono tra i 7.300.000 e gli 8.000.000 verrà pubblicata la distribuzione territoriale.

Oltre alla rilevazione dell’anno 2010 verranno emessi i solleciti per il 2009, questi dovrebbero essere circa 1.000.000 di soggetti.

Anche l’INPDAP, l’altro Istituto previdenziale che effettuerà la rilevazione reddituale, ha già trasmesso il dato dei propri pensionati all’INPS per ottenere le matricole necessarie all’acquisizione. I soggetti interessati dovrebbero essere più di 700.000, anche l’INPDAP fornirà la distribuzione territoriale appena terminata la fase di abbinamento soggetti-matricola. Una volta abbinate tutte le matricole, l’INPDAP provvederà autonomamente all’invio della lettera ai cittadini.

La trasmissione da parte dei CAF agli istituti previdenziali di tutti i RED sarà effettuata con le stesse modalità per tutti gli Enti interessati, attraverso il sito dell’INPS.

La prime lettere RED dovrebbero arrivare dopo il 10 marzo. L’INPS come per gli anni precedenti invierà al cittadino il plico unico contenente anche il CUD e l’OBIS M.

Le principali novità riguardano:

  1. l’inserimento dei modelli NO VAR (invarianza reddituale) e del relativo compenso; da una prima estrapolazione il numero è risultato molto ristretto, riguarderà al massimo il 5% dei pensionati che nel 2004 hanno dichiarato di non possedere redditi e non hanno redditi che influenzano la prestazione del coniuge. Chiaramente nel caso in cui il pensionato non presentasse il modello NO VAR la dichiarazione dovrà essere acquisita o come asseverata o autocertificata, anche nel caso di variazione dello stato civile non sarà possibile acquisire il modello NO VAR;
  2. I compensi ai CAF per il servizio reso gratuitamente ai cittadini verrà aggiornato ai parametri ISTAT;
  3. Verrà effettuata la domiciliazione anche al CAF oltre che al cittadino della lettera RED per l’eventuale verifica reddituale dell’anno prossimo;
  4. l’inserimento obbligatorio dei dai anagrafici (comune, cap, …);
  5. la nuova matricola (è stato pubblicato sul sito dell’INPS bozza del tracciato), la commissione RED si riunirà il 16 febbraio per produrre una breve guida operativa che verrà pubblicata

under

Under Construction

Locazione

Contratti di Locazione

Il CAF CDL conferma il suo impegno nelsostegno e assistenza ai cittadininell’ambito degli adempimenti fiscali edelle problematiche di locazione abitativa offrendo il nuovo servizio “Registrazione contratti di locazione”.

Attraverso questo servizio il CAF effettua le registrazioni dei contratti di locazione con il contestuale pagamento on-line delle imposte di registrodi bollo e di eventuali interessi e sanzioni, fornendo al contribuente un notevole risparmio di tempoenergie e costi dell’operazione .
Il servizio “Contratti di Locazione” consente di:

  • gestire sia la prima registrazione del contratto che gli adempimenti successivi richiesti dalla normativa:
  • annualità successive
  • proroghe
  • risoluzioni
  • cessioni
  • conguaglio di imposta
  • adempiere all’obbligo di registrazione (cumulativa) dei contratti di affitto di fondi rustici.

Successione

Successioni

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da:

  • i chiamati all’eredità;
  • i legatari;
  • gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta.
  • certificato di morte (o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta);
  • stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
  • copia autentica degli atti di ultima volontà;
  • estremi catastali degli immobili oggetto della successione;
  • prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale.
  • copia della dichiarazione di successione;
  • certificato di morte del defunto;
  • stato di famiglia del defunto e di ciascun erede;
  • certificato catastale degli immobili oggetto della successione;
  • copia del testamento autenticata dal notaio.
  • presentare l’apposita dichiarazione (artt. 28 ss. d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346);
  • presentare la domanda di voltura catastale;
  • corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, la tassa ipotecaria (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) e l’imposta di bollo.
  • all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso;
  • se il defunto era residente all’estero, all’ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza italiana o, se questa è sconosciuta, all’Ufficio delle Entrate di Roma 6.

  • Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1990, n. 277

  • Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1990, n. 277
  • Decreto Ministero delle Finanze 14 dicembre 1991
    Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell’imposta di registro, dell’imposta di successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili
  • Decreto Presidente della Repubblica, 18 agosto 2000, n. 308
    Regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2000, n. 254

  • Misure in materia fiscale, art. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2000, n. 276
  • Agenzia delle Entrate, circolare 7 maggio 2001, n. 44/E
    Imposta sulle successioni e sulle donazioni – Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 69

  • Primi interventi per il rilancio dell’economia, capo VI, artt. 13-17, Soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248
  • Agenzia delle Entrate, circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E
    Soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Primi chiarimenti

  • Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2005, n. 24
  • Agenzia del Territorio, circolare 4 febbraio 2005, n. 1/2005
    Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali – Articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) – Primi chiarimenti
  • Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, 24 maggio 2005
    Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005, n. 123)

Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo. Alla dichiarazione occorre allegare (tra l’altro):

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione presentata può essere modificata mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive.
Anche dopo la scadenza del termine è possibile rettificare eventuale errori commessi nella dichiarazione originaria.
La domanda di voltura catastale deve essere presentata entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, da parte dei medesimi soggetti tenuti alla presentazione di quest’ultima, al fine di consentire l’aggiornamento dei dati catastali.

Alla domanda di voltura catastale occorre allegare:

Fonti normative

L’art. 13, comma 1, della l. 18 ottobre 2001, n. 383 ha soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni.
Tuttavia, se cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari, è necessario:

Modalità di adempimento

La dichiarazione di successione deve essere presentata:

La dichiarazione può essere consegnata direttamente all’Ufficio che rilascia ricevuta, ovvero spedita per raccomandata.

La domanda di voltura catastale deve essere presentata all’Ufficio del Territorio della provincia nel cui territorio ha sede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.
La domanda di voltura può essere presentata in formato cartaceo oppure su supporto magnetico.

E’ prevista l’introduzione di un modello unico di dichiarazione di successione e voltura catastale, con possibilità di invio telematico.

Detrazoni

Detrazioni

Dichiarazione per le detrazioni d’imposta INPS – INPDAP – IPOST

La Legge Finanziaria 2008 (art. 1 comma 221) stabilisce che annualmente o in caso di modificazione delle situazioni previste, il pensionato abbia l’obbligo di rilasciare apposita dichiarazione che attesti il reddito complessivo annuo ed il nucleo familiare fiscalmente a carico dello stesso. L’omessa presentazione comporta la revoca immediata dei benefici eventualmente conteggiati dall’Ente pensionistico di riferimento nella pensione. Il nostro CAF è tra quelli convenzionati per la gestione di tali pratiche che dovranno essere perfezionate in maniera completamente gratuita.

Detrazioni d’imposta

Il CAF è firmatario di specifiche convenzioni con l’Inps, l’Inpdap e l’Ipost per il servizio di trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali – art. 1, comma 221, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il servizio consente ai CENTRI CAF di:

  • acquisire annualmente, o al momento della variazione di una situazione preesistente e sino al termine stabilito dagli Enti, i dati dei pensionati relativi al diritto dei medesimi alle detrazioni d’imposta per familiari a carico di cui all’art. 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, tramite il servizio Detrazioni di imposta;
  • stampare le dichiarazioni da consegnare ai pensionati;
  • conoscere lo stato della dichiarazione e verificarne l’avvenuta trasmissione all’Ente destinatario.
  • il modello di detrazioni per il 2008 deve essere acquisito solo per i soggetti che hanno detrazioni per familiari a carico;
  • il codice fiscale dell’eventuale coniuge va indicato solo se fiscalmente a carico;
  • nel caso il pensionato non sia in possesso di altri redditi oltre alle pensioni presenti nel Casellario Nazionale dei pensionati, all’abitazione principale e alle pertinenze, dovrà essere barrata la relativa casella presente nell’apposita procedura per la gestione dei modelli e non dovrà essere indicato il reddito complessivo;
  • i pensionati in possesso di altri redditi oltre a quelli presenti nel Casellario Nazionale dei pensionati, all’abitazione principale e alle pertinenze, dovranno comunicare il reddito complessivo includendo anche le pensioni presenti nel Casellario al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
  • la dichiarazione può essere acquisita anche dal pensionato che vuole richiedere una nuova detrazione per familiare a carico. In questo caso il modello va compilato indicando i dati del soggetto a carico, la percentuale e la decorrenza del diritto alla detrazione;
  • possono presentare la dichiarazione anche i pensionati che nel 2007 non avevano carichi di famiglia e non hanno ricevuto il modello inviato dall’INPS;
  • nel caso di perdita del diritto alla detrazione, occorre indicare il codice fiscale del soggetto non più a carico, il mese di perdita del diritto e imputare la percentuale a carico pari a zero;
  • nel caso di presentazione di più modelli da parte dello stesso pensionato, la nuova dichiarazione deve sempre riportare i componenti del nucleo familiare della dichiarazione precedente, evidenziando il mese e la percentuale zero del carico familiare in caso di perdita della detrazione, oppure aggiungendo un familiare qualora spetti una nuova detrazione;
  • il codice fiscale del coniuge anche se non a carico va sempre indicato;
  • il “primo figlio come coniuge” va indicato solo se fiscalmente a carico (la percentuale di detrazione deve essere pari a 100);
  • nella dichiarazione successiva alla prima il “primo figlio come coniuge” che cessa di essere a carico va indicato come “figlio” con percentuale pari a zero.
  • Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 comma 221.Detrazioni di imposta per carichi di famiglia.
  • Circolare n. 15/E del 5 marzo dell’Agenzia delle entrate.Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta. Incontro con la stampa specializzata del 20 febbraio 2008.

Il servizio “Detrazioni di imposta” opera mediante compilazione on line e salva le dichiarazioni negli archivi del CAF che provvede a generare il file da trasmettere agli Enti previdenziali convenzionati.

Modalità operative

Il servizio Detrazioni di imposta permette la gestione on line e la stampa delle dichiarazioni che i pensionati sono tenuti a rilasciare annualmente per il riconoscimento delle detrazioni fiscali, o comunque al verificarsi di situazioni che incidono sulla determinazione delle detrazioni spettanti.

Detrazioni d’imposta

Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato alcune modifiche all’art. 23, comma 2, lett. a) del D.P.R. 600 del 1973.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti e i pensionati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto di imposta di avere diritto alle detrazioni di cui agli art. 12 e 13 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni che incidono nella determinazione delle detrazioni spettanti. Le novità di rilievo, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nellacircolare n. 15/E del 5 marzo 2008, riguardano le detrazioni per familiari a carico, atteso che le detrazioni di cui all’art. 13 del T.U.I.R. devono essere riconosciute dai sostituti di imposta sulla base del reddito erogato, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente.

Alcuni Enti previdenziali si avvalgono della collaborazione dei Caf per acquisire la prescritta dichiarazione.

Convenzioni

Il CAF ha stipulato apposite convenzioni con l’Inps, l’Inpdap e l’Ipost valide per l’attività da svolgersi nell’anno 2008.

Modelli INPDAP

L’Inpdap ha inviato il modello per la dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta a tutti i suoi pensionati.

In seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nellacircolare 15/E del 5 marzo 2008in merito alla dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni e ai connessi adempimenti a carico dei sostituti di imposta, l’Inpdap, rispetto a quanto comunicato nelle lettere inviate ai pensionati, ha modificato le modalità di acquisizione delle richieste di detrazione.

In particolare, l’Istituto ha specificato quanto segue:

Le dichiarazioni raccolte sulla base di quanto specificato nelle lettere ricevute dai pensionati e fino alle nuove indicazioni dell’Istituto potranno comunque essere trasmesse all’Istituto.

In base alla scadenza di trasmissione prevista dall’Ente, il CAF ha provveduto ad inviare le dichiarazioni presenti sulla procedura Detrazione d’imposta alla data del 3 settembre 2008.

Modelli INPS

L’Inps ha inviato il modello per la dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta ai soli pensionati con familiari a carico nell’anno 2007.

Si riportano di seguito le istruzioni sul servizio fornite dall’Istituto:

L’INPS, diversamente dall’INPDAP, non ha previsto una scadenza per l’attività; l’acquisizione dei nuovi modelli sarà possibile fino a fine anno.

Modelli IPOST

I pensionati che hanno ricevuto il modello di detrazione per carichi di famiglia sono tenuti a presentarlo ai CAF convenzionati entro il prossimo 23 ottobre.

La matricola IPOST necessaria per l’acquisizione della dichiarazione è inserita nella lettera inviata ai cittadini. Può essere composta da 2 a 6 caratteri (il fascicolo non deve essere indicato).

La decorrenza della detrazione è riferita ad ogni singolo soggetto (e non all’intero nucleo familiare) e può essere diversa da un soggetto all’altro. La presenza di una decorrenza per ogni singolo soggetto permette di segnalare situazioni particolari (per esempio la spettanza dei benefici fiscali per periodi inferiori a 12 mesi) e la trasmissione, nello stesso anno solare, di ulteriori dichiarazioni che non siano rettifiche di dichiarazioni già trasmesse, ma nuove dichiarazioni che modificano la situazione del nucleo familiare.

La detrazione per familiari a carico va richiesta indicando i dati del soggetto a carico, la percentuale e la decorrenza del diritto alla detrazione.

Il codice fiscale del coniuge va indicato solo se il familiare è fiscalmente a carico.

La perdita del diritto alla detrazione nel corso del 2008 va segnalata indicando i dati del soggetto non più a carico, il mese di perdita del diritto e la percentuale a carico pari a zero.

Per la perdita del coniuge nel corso del 2008, non essendo prevista la percentuale del carico, bisogna indicare il mese di decorrenza, il codice fiscale e l’assenza del flag relativo al carico fiscale.

Nel caso di presentazione di più modelli da parte dello stesso pensionato, la nuova dichiarazione deve sempre riportare i componenti del nucleo familiare della dichiarazione precedente, evidenziando il mese e la percentuale zero del carico familiare in caso di perdita della detrazione, oppure aggiungendo un familiare qualora spetti una nuova detrazione.

Il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni all’IPOST sarà comunicato non appena confermato dall’Ente.

Normativa