Modello 730

Il Modello 730 una dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai contribuenti che risultano essere, nell’anno in corso o alla data di presentazione del modello 730/4, lavoratori dipendenti, pensionati, o collaboratori.

Essi si possono rivolgere al proprio Sostituto d’imposta (qualora sia disponibile a prestare assistenza fiscale) o ad un Centro di assistenza fiscale.

La presentazione della dichiarazione Modello 730 può essere anche effettuata da lavoratori con contratto a tempo determinato, con durata inferiore all’anno.

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.

Il modello composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

Preliminarmente il contribuente deve controllare se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se esonerato da quest’obbligo.

Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.

Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se ha diritto o meno ad utilizzare questo modello.

Prima di compilare la dichiarazione necessario leggere attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

Chi può presentare il Modello 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:
  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es.,imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
  • il rimborso o l’addebito dell’imposta IRPEF direttamente sulla busta paga (o sul cedolino della pensione) a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e a partire dal mese di agosto o settembre per i pensionati;
  • l’adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello 730/2011;
  • l’apposizione da parte di un CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi.
  • redditi di lavoro dipendente e di pensione (rilevabili dal modello CUD);
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è più richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
  • i Modelli 730 dei propri dipendenti recheranno il visto di conformità;
  • il Sostituto d’imposta deve esclusivamente effettuare le operazioni di conguaglio sulla base dei dati trasmessi dal CAF;
  • i Modelli 730 saranno inviati all’Agenzia delle Entrate direttamente dal CAF;
  • Trasmettere telematicamente i dati al CAF per il successivo invio all’Agenzia delle Entrate;
  • prelevare e stampare le dichiarazioni corrette e con il visto di conformità;
  • visualizzare i 730-4 inviati da CAF ai Sostituti d’imposta.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONENella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Modello 730, vantaggi per il contribuente:

Il Modello 730 permette di dichiarare:

Il contribuente, che presenta il Modello 730 “Pre-compilato”, non deve alcun corrispettivo al Centro di Assistenza Fiscale, come disciplinato dal punto 3.1 dalla Circolare N. 11/E del 18 marzo 2004. Il CAF effettuerà il controllo della documentazione, ai fini dell’ apposizione del visto di conformità e successivamente invierà la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 integrativo e Modello Unico Integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito, a sua scelta può presentare un Modello 730 integrativo oppure un Modello Unico Persone Fisiche. La presentazione del Modello 730 integrativo va effettuata ad un CAF, anche se il contribuente ha fruito dell’assistenza fiscale del Sostituto d’imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730 ordinario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello unico comportino un minore credito o un maggiore debito d’imposta (ad esempio l’omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d’imposta. Egli potrà avvalersi del “Ravvedimento operoso”. Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l’anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l’errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo.