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Verifica contratti bancari e fiananziari 26-02-2014

avvocatoDa dove nasce la nostra esperienza?

Il nostro studio sta conducendo una battaglia personale contro alcuni istituti di credito, che negli anni hanno abusato della buona fede dei ns. clienti, ed anche nostra.

Negli ultimi anni, complice anche la crisi, si è assistito ad un innalzamento dell’attenzione dei cittadini, oggi maggiormente informati e mediamente meno ricchi, ai problemi legati al mondo del credito bancario e ai casi di anatocismo ed usura su conti correnti, mutui, finanziamenti, carte revolving, ecc.

Ognuno di noi potrebbe essere infatti, personalmente o con la propria azienda, inconsapevole vittima di usura ed aver diritto al rimborso di migliaia di euro ingiustamente pagati.

Alcuni clienti con la Ns collaborazione hanno avviato la verifica dei conti correnti aziendali e con stupore hanno accertato che le banche che li stavano vessando erano le principali cause del loro dissesto finanziario.

In seguito a tale accertamento si può chiedere la restituzione di tutte le somme illecitamente addebitate,

in alcuni casi le banche che inizialmente sono creditori dei propri clienti a seguito di perizia econometrica risultano addirittura debitore verso di essi.

Immaginate lo stupore di coloro che da una lettera di revoca dei fidi si ritrovano con un saldo attivo per violazione della norma anatocistica oppure per l’usura applicata sugli affidamenti.

La nostra esperienza nasce sul campo basti pensare che uno dei nostri collaboratori ha avviato per una delle sue aziende azioni in sede civile e penale per proteggere se stesso la propria famiglia e il futuro dei propri cari.

Gli istituti forti del loro potere economico credono o credevano di essere intoccabili, ma la magistratura ogni giorno con nuove sentenze fa vacillare la certezza che questi signori hanno nel loro potere.

Vediamo perché e cosa fare per riavere il mal tolto.

La Corte di Cassazione, con una sentenza che risale ad un anno fa e sta cominciando a produrre i suoi effetti (parliamo della n. 350 del gennaio 2013), ha stabilito che, per verificare lo sforamento del tasso soglia usurario da parte delle banchesi deve contare anche il tasso di interesse di mora previsto dal contratto. Uno scossone al mondo bancario, che espone al rischio usura migliaia di contratti con consumatori ed imprese.

Il tasso di mora (cioè il tasso che si applica in caso di ritardi nel pagamento delle rate di un mutuo, ad esempio), secondo la Cassazione va quindi aggiunto, come dato da inserire nel calcolo per verificare la presenza di usura, a tutte le voci di spesa che vengono richieste dalle banche nelle operazioni di finanziamento collegate ai conti correnti (aperture di credito, sbf, mutui, ecc…), come gli interessi composti (anatocismo), gli interessi “uso piazza” (ultralegali), le “valute”, le “commissioni massimo scoperto” (o simili diciture), le spese di istruttoria e di assicurazione (nel caso di mutuo) e ogni altra commissione di svariata natura.

Conseguenza tangibile di questo cambio di rotta è la maggior facilità di incappare, in casi di finanziamento bancario e non (si pensi anche alle finanziarie e alle società di riscossione), nel superamento del tasso soglia usurario, con conseguente possibilità per privati ed imprese di ottenere la restituzione (anche integrale) degli interessi illecitamente pagati sul capitale finanziato.

Basta esporre il proprio caso, allegando se possibile già del materiale da esaminare, e gli esperti del sito vi consiglieranno sull’opportunità o meno di muovere contestazioni alla banca e chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

conti-correnti-costi

Il Fido bancario, o affidamento, è definito come l'impegno assunto da una banca di mettere una somma a disposizione del cliente.

Il fido bancario, è l’importo massimo di credito che una banca concede, sotto qualunque forma, ad un cliente che ne ha fatto richiesta.

Con questa operazione, la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare in conto corrente fino alla cifra concordata, oltre la propria disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Un fido bancario può essere concesso sia ad un privato che ad un'azienda, tuttavia è quest'ultima la categoria che ricorre maggiormente al credito bancario.

Gli affidamenti bancari vengono concessi dagli istituti di credito a seguito di una complessa istruttoria che di norma ha ad oggetto sia i profili reddituali che quelli patrimoniali del soggetto richiedente al fine di stabilire la capacità di restituzione del credito concesso (profilo reddituale) e la solidità finanziaria (profilo patrimoniale).

Gli affidamenti bancari si articolano in diverse forme tecniche che potremmo riassumere nelle seguenti categorie:

  1. Fidi di cassa ed assimilati: si tratta principalmente del classico scoperto di conto corrente, la linea di credito più utilizzata, e anche più costosa per il cliente. Essa consente di avere un'apertura di credito sul proprio conto corrente, che si esplicita nella possibilità per il cliente di utilizzare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo le somme messe a disposizione da parte dell'istituto di credito affidante, di norma senza preavviso e senza particolari obblighi di restituzione in termini temporali. Si tratta sicuramente di una linea di credito comoda per l'impresa o il privato che ne beneficia, tuttavia le banche affidanti preferiscono un utilizzo elastico di detta linea di credito, e tendono a ridurre o a revocare gli affidamenti caratterizzati da utilizzi pieni e statici.
  2. Smobilizzo crediti, definito anche come castelletto bancario: è una categoria piuttosto ampia che riguarda quelle linee di credito che consentono lo smobilizzo dei crediti che il soggetto richiedente vanta nei confronti di soggetti terzi.

Il castelletto bancario è una sorta di cessione del credito dei crediti non ancora scaduti; in sostanza una persona o una società, in base al fatturato ed alle fatture emesse ma non ancora incassate, accede a questo tipo di credito quando necessita di liquidità per le spese correnti. Oggi le fatture hanno una scadenza che può variare fra i 30, 60, 90, 120 giorni fino a 6 mesi, anche se non è raro che le pubbliche amministrazioni saldino le fatture in base alla copertura finanziaria di un progetto che, spesso richiede dell’approvazione di leggi o decreti, con pagamenti ad un anno.

contratto

A volte i contratti di mutuo sono di difficile comprensione. Questo in parte è dovuto alla necessità di utilizzare termini tecnici insostituibili; certamente uno sforzo di semplificazione garantirebbe un rapporto più chiaro tra banche e clienti.

I consumatori, ai sensi del Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005), hanno un vero e proprio diritto ad una informazione esauriente - chiara e comprensibile – principio che, già a partire dal 1° ottobre 2003, in forza di una delibera del C.I.C.R. n°286 del 4 Marzo 2003  (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio),è contenuto nella nuova disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Per effetto di quest’ultima normativa, le banche sono anzitutto tenute a mettere a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico un foglio informativo il quale deve contenere, tra l'altro, le condizioni economiche dell'operazione e le principali clausole contrattuali che la regolano.

Tale informativa può essere attuata anche mediante l’utilizzo di un prospetto chiamato E.S.I.S. (European Standardised Information Sheet), frutto del Codice deontologico per l’informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa di abitazione, promosso da una Raccomandazione del 1° marzo 2001 della Commissione Europea, e al quale hanno aderito la maggior parte degli istituti di credito.

Caratteristica dell’E.S.I.S. è quella di fornire un'informativa personalizzata relativa al prodotto individuato come preferibile, contenente, tra l'altro, l'indicazione del tasso nominale e di quello effettivo, la durata, le rate e i relativi importi, le spese accessorie e altro. Il cliente è così in grado di valutare più agevolmente e soprattutto di confrontare le condizioni di mutuo proposte dalle diverse banche e di scegliere l'offerta più conveniente.

Infatti, si possono trovare spiacevoli sorprese in termini di oneri economici; è quindi opportuno esaminare con attenzione, e confrontare – banca per banca – le spese di perizia e di istruttoria e ogni altra voce di costo.

Tra queste – oltre, come già detto, l’eventuale mediazione creditizia – vi sono anche le assicurazioni, più o meno obbligatorie, con le quali ci si garantisce contro il rischio di  incendio/scoppio dell'immobile concesso in garanzia, o di invalidità e di morte di chi contrae il prestito.

Dei contratti di assicurazione vanno verificati con attenzione, tra l’altro, la durata, le modalità di pagamento, e altro.

Queste spese aggravano il costo complessivo del mutuo e ne rendono più difficile la valutazione. Allo scopo di fare chiarezza, le banche forniscono al cliente - e il cliente ha il diritto di ottenere prima della stipulazione del contratto - l'I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo), che deve essere riportato sul foglio informativo e sul prospetto E.S.I.S. Si tratta di un indice calcolato in conformità al T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale), che fornisce in termini percentuali il costo effettivo, rappresentato cioè da un tasso che tiene conto, oltre che del tasso nominale degli interessi, anche degli altri oneri da sostenere per utilizzare il credito.

“L’ISC offre una sintetica misura del costo totale del finanziamento (interessi + spese e oneri accessori). Deve essere calcolato con modalità analoghe a quelle previste per il TAEG. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’ISC va riportato sul contratto e sul documento di sintesi, d’obbligo allegato al contratto per le seguenti categorie di operazioni : mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti.”

Con tale indice il cliente dovrebbe essere in grado di confrontare su base omogenea il costo reale dei mutui proposti dalle varie banche.